stampa aggiungi ai preferiti invia/condividi feed rss

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
10/09/2018

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

A partire dal 31.01.2018 sono entrate in vigore, in attuazione della Legge del 22 dicembre 2017 n. 219, le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), conosciute anche come Testamento biologico.
La nuova legge, infatti, introduce le DAT quale documento che consente ad ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, di esprimere liberamente le proprie volontà sulle terapie sanitarie che desidera o meno ricevere, nel caso in cui non sia più in grado di decidere autonomamente.
Il dichiarante, definito “disponente”, deve redigere un documento strettamente personale, in forma di:
• atto pubblico o di scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un notaio;
• scrittura privata consegnata personalmente, e non da un incaricato, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza;
• scrittura privata da consegnare direttamente presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico;
con le sue disposizioni che contengono il consenso o il rifiuto rispetto alle proprie scelte terapeutiche e sanitarie, allegando la documentazione indicata:
• documento identificativo, in corso di validità e una sua fotocopia;
• modulo di richiesta di consegna delle D.A.T. all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gandosso (BG);
• in caso di sottoscrizione delle D.A.T. da parte del Fiduciario: copia documento identificativo in corso di validità.
Il disponente può indicare una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario”, che deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere, fare le veci e rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie, nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere le proprie volontà.
Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente.
La copia originale delle D.A.T., in busta chiusa, viene depositata presso l’Ufficio di Stato Civile.
Al disponente viene rilasciata apposita ricevuta di consegna della dichiarazione.
Il disponente dovrà aver cura di trattenere per sé una copia delle D.A.T. e di consegnarne una copia al fiduciario nominato.
Si ricorda che l'Ufficiale di Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto, ma si limita a verificare l’identità e la residenza del disponente nel Comune, a riceverle e a registrarle.
Il servizio è gratuito.

MODULO_RICHIESTA_DAT.pdf