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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
18/09/2014

Prot. nr.3518 Gandosso, 11/09/2014

ordinanza nr. 14

Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità

TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO

MISURE DI SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA

IL SINDACO

VISTI:

• L’art.50 e l’art. 54 del D.Lgs n.267/2000;

• La legge 24.11.1981 n.689 legge sul procedimento amministrativo;

• L’art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n.285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16.12.992 n.495;

• L’art.211 del D.lgs 285/1991;

• L'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;

• L’art. 126 (disciplina del verde su aree private) del Regolamento Edilizio Comunale.

CONSIDERATA la necessità ai sensi dell’art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici che caratterizzano le condizioni

climatiche della zona;

RITENUTO PERTANTO indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO garantire l’applicazione e l’attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con recupero delle spese nei loro confronti , con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità ma particolarmente in concomitanza con il sopraggiungere della stagione invernale, per la particolari condizioni climatiche locali che specialmente su aree di interesse ed accesso nelle Frazioni, borghi, località, anche in presenza di pioggia e/o neve, riducono la visibilità ed espongono gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l’incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

RICHIAMATO l’art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: “I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”;

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

CHE in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni di piena agibilità e sicurezza;

DATO ATTO, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs267/2000 punisce la violazione alle Ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro;

CONSIDERATO la pericolosità costituita dalla caduta di arbusti, rami e alberi sulla carreggiata stradale per il transito pedonale e veicolare, aggravata dalle condizioni invernali particolarmente rigide nelle zone montane del territorio comunale con caduta di neve, temporali, forte vento e ghiacciate, nebbia etc;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

CHE la stessa Amministrazione Comunale, sotto la direzione e responsabilità del proprio Ufficio Tecnico, assicura in via sostitutiva gli interventi di cui trattasi, per l’ipotesi di inadempienza dei privati;

CHE in ogni caso gli interventi sono eseguiti a totale responsabilità delle Ditte incaricate secondo il

modello di disciplinare predisposto, salvo concordare con il Comune tutti gli interventi che comportino il taglio integrale di piante vere e proprie;

Ritenuto di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

A tutti i proprietari confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, del Comune di Gandosso (BG) di provvedere a :

1. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura;

2. Abbattere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, aggredite da edera, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;

3. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

4. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità ovvero diminuiscono o impediscono l’illuminazione delle strade;

5. Potare le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;

6. Potare gli alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche.

In caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità.

L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l’accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute.

La presente ordinanza annulla e sostituisce eventuali precedenti ordinanze analoghe in materia.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line Comunale, sul sito dell’Ente (www.comune.gandosso.bg.it), mediante affissione in luoghi pubblici.

RICORDA

Che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;

Che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge;

Che prima dell’inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, l’inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

Che avverso il presente atto, in applicazione del decreto legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

• Entro 60 giorni, dall’ultimo di pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

o, in alternativa,

• Entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del DPR 1199/1971;

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza, siano passibili della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dalla legge.

L’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale sono incaricati della vigilanza per il rispetto della presente Ordinanza.

IL SINDACO

F.to Dott. Alberto Maffi